(Pubblicata nel  Supplemento  n.  6  al  Bollettino  Ufficiale  della
      Regione Trentino-Alto Adigen. 17/I-II del 26 aprile 2017) 
 
  Il Consiglio provinciale ha approvato; 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifica della  legge  provinciale  13  gennaio  1992,  n.  1  «Norme
  sull'esercizio delle  funzioni  in  materia  di  igiene  e  sanita'
  pubblica e medicina legale» 
 
  1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n.  1,  e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 3-bis (Competenza in materia di sicurezza alimentare).  -  1.
Con  regolamento  di   esecuzione   e'   determinata   la   struttura
organizzativa  provinciale  competente  in   materia   di   sicurezza
alimentare. 
  2. La struttura organizzativa di cui  al  comma  1  e'  l'autorita'
competente ai sensi dell'art. 2 del decreto  legislativo  6  novembre
2007, n. 193, e successive modifiche. 
  3. La struttura di cui al comma 1 e' altresi' nodo provinciale  per
la gestione delle allerte alimentari  nonche'  punto  di  contatto  e
raccordo tra Ministero della salute,  azienda  sanitaria,  laboratori
pubblici e l'Istituto zooprofilattico sperimentale  in  Provincia  di
Bolzano.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 6-bis della legge  provinciale  13  gennaio
1992, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «3. Avverso la decisione della commissione di cui  al  comma  1  e'
ammesso ricorso alla commissione medica d'appello di cui all'art.  14
della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46,  che  all'uopo  verra'
integrata con un medico specialista in malattie infettive  e  con  un
medico igienista. Il ricorso e'  presentato,  a  pena  di  decadenza,
entro trenta giorni dalla notifica della decisione.».