(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adigen. 17/I-II del 26 aprile 2017) Il Consiglio provinciale ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1 «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica e medicina legale» 1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 3-bis (Competenza in materia di sicurezza alimentare). - 1. Con regolamento di esecuzione e' determinata la struttura organizzativa provinciale competente in materia di sicurezza alimentare. 2. La struttura organizzativa di cui al comma 1 e' l'autorita' competente ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modifiche. 3. La struttura di cui al comma 1 e' altresi' nodo provinciale per la gestione delle allerte alimentari nonche' punto di contatto e raccordo tra Ministero della salute, azienda sanitaria, laboratori pubblici e l'Istituto zooprofilattico sperimentale in Provincia di Bolzano.». 2. Il comma 3 dell'art. 6-bis della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. Avverso la decisione della commissione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso alla commissione medica d'appello di cui all'art. 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, che all'uopo verra' integrata con un medico specialista in malattie infettive e con un medico igienista. Il ricorso e' presentato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della decisione.».